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La pec del professionista

Il D.lgs. 185/2008 (convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2) ha sancito, per gli iscritti agli albi professionali, l’obbligo di attivazione di una casella di posta elettronica certificata personale.

I passaggi più rilevanti della norma sono

"I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

"Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata".

"I professionisti devono provvedere autonomamente all'acquisto ed all'attivazione della casella di posta elettronica certificata".

Ogni Assistente Sociale iscritto all'Ordine deve essere munito di indirizzo PEC e comunicarlo all'Ordine Regionale e provvedere ad aggiornare i propri dati nell'area riservata sul sito del CNOAS.

Di recente l’obbligo è stato confermato dal Decreto Legge 16 luglio 2020 N. 76. “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha modificato il comma 7 bis dell’art. 16 del dl n. 185/2008 nei seguenti termini: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.